Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: "Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;821~art2 · fonte su Normattiva