Al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere: "h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

  • i)tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa piu' province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
  • 1)due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole". Il nono comma dell'articolo stesso e' sostituito dal seguente: "Il consiglio puo' eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa e' composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso".

Testo vigente dal 14 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-01-14;1~art3 · fonte su Normattiva