Art. 16 — Commissioni provinciali di vigilanza
A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Testo vigente dal 6 aprile 1971
