Il personale che, alla data del 1 luglio 1960, rivesta la qualifica di ingegnere (coefficiente 325), gia' prevista nei quadri citati nel precedente art: 1, e' collocato nella qualifica di ingegnere superiore (coefficiente 402), di cui al ruolo indicato nell'anessa tabella, con decorrenza dalla predetta data agli effetti economici e con l'anzianita' posseduta nella qualifica di ingegnere ai soli effetti giuridici. Il servizio prestato dallo stesso personale anteriormente alla qualifica di ingegnere, in qualita' di incaricato tecnico, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modifiche, e' valutato per due quinti e comunque per non piu' di quattro anni, ai fini della progressione di carriera.

Testo vigente dal 4 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-22;765~art2 · fonte del testo