Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente: "1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente".

Testo vigente dal 8 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;117~art1 · fonte su Normattiva