Il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e' elevato da uno a due anni.

Testo vigente dal 5 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;98~artunico · fonte del testo