Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'articolo 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'articolo 1 della presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati: per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente; per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonche' per le spese inerenti allo acquisto di attrezzature tecnico-didattiche; per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'articolo 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456; per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264; per le spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante; per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalita' istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.
Testo vigente dal 25 febbraio 1967
