L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 59. - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi. La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art21 · fonte su Normattiva