Art. 10

Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Testo vigente dal 24 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3~art10 · fonte su Normattiva