L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro.».

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-07;46~art2 · fonte su Normattiva