Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente: "9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645". La causa di ineleggibilita' di cui al precedente comma, gia' prevista dal numero 9 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonche' le cause di ineleggibilita' di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volonta' dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione.

Testo vigente dal 29 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;280~artunico · fonte su Normattiva