L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal seguente: "Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilita' e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".

Testo vigente dal 23 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1378~artunico · fonte su Normattiva