All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al numero 2), e' soppressa la parola «penale»;
  • b)al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
  • c)dopo il numero 3) e' inserito il seguente: «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima».

Testo vigente dal 19 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-08;137~art1 · fonte del testo