All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al numero 2), e' soppressa la parola «penale»;
- b)al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
- c)dopo il numero 3) e' inserito il seguente: «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima».
Testo vigente dal 19 luglio 2005
