Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge e' sostituito dal seguente: "Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo puo' riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-05;813~artunico · fonte su Normattiva