All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dell'evento";
  • b)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente".

Testo vigente dal 28 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-15;289~art1 · fonte su Normattiva