All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonche' del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di piu' enti, puo' essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
  • b)al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse;
  • c)al comma 7-bis:
  • 1)le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse;
  • 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione temporanea e' disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto»;
  • d)al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12».

Testo vigente dal 28 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-04-09;58~art1 · fonte su Normattiva