L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

Testo vigente dal 17 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-12-11;220~art24 · fonte su Normattiva