In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facolta' di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, puo' essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art16 · fonte su Normattiva