Art. 16 — Regolarizzazione delle assenze
In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facolta' di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, puo' essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.
Testo vigente dal 12 novembre 1973
