Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1985-1986, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.
Testo vigente dal 23 ottobre 1985
