L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' cosi' modificato: "All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani. "Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio e' disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico. "Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale e' disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".

Testo vigente dal 6 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1118~art1 · fonte del testo