All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2 e' sostituito dal seguente: "2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere". Allo stesso articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno". All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".

Testo vigente dal 29 dicembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;889~artunico · fonte del testo