L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e' sostituito dal seguente: "Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresi' autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione. Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio. I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".

Testo vigente dal 9 ottobre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-09-29;1117~art3 · fonte del testo