[1]All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvedera' mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale del leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 giugno 1961
[4]SEGNI
[5]MORO - SPAGNOLLI - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 6 luglio 1964
