Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali. L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.
Testo vigente dal 9 giugno 1971
