Art. 1 — Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata
Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale". Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianza". Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
Testo vigente dal 21 dicembre 2002
