Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata

Art. 1 — Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata

Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale". Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, puo' trasmetterla al magistrato di sorveglianza". Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Testo vigente dal 21 dicembre 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 291/2005

    Questione infondata
    19 luglio 2005

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui stabilisce che “il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa”. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha già avuto modo di affermare come la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata sia una risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi e come siano pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. Nella specie, in materia di liberazione anticipata, tale modello processuale si giustifica alla luce delle peculiarità e delle particolari esigenze operative dell’istituto, il quale si differenzia, già sul piano strutturale, dal complesso delle misure alternative alla detenzione in senso stretto, traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a “premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime “alternativo” a quello carcerario. - Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. ordinanze citate n. 352/2003 e 321/2004. - In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, v. ordinanze citate n. 292/2004, nn. 257, 132, 131 e 32/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 127 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-19;277~art1 · fonte su Normattiva