Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art1 · fonte su Normattiva