Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".
Testo vigente dal 4 marzo 1974
