Art. 5 — Differimento di termini
Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unita', fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.
Testo vigente dal 7 luglio 2000
