Nel primo comma dell'articolo 2 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9". Nello stesso primo comma il quarto alinea del n. 1) e' sostituito dal seguente: "siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a "nella media"".

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-02;998~art2 · fonte su Normattiva