Dopo l'articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' aggiunto il seguente: "Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico. 2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attivita' previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta. 3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato". In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, e' sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Testo vigente dal 20 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-01-10;6~art5 · fonte su Normattiva