L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo".
Testo vigente dal 25 febbraio 1963
