Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294.
Testo vigente dal 16 luglio 1966
Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294.
Testo vigente dal 16 luglio 1966
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526~art5 · fonte su Normattiva