1. L'articolo 17 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello stesso articolo. 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art16 · fonte su Normattiva