Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede, esamina altresi' lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione". Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione".
Testo vigente dal 8 aprile 1997
