L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e' sostituito dal seguente: "Nei bambini ciascuna dose e' eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale".
Testo vigente dal 2 maggio 1981
