Art. 2
Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto il seguente: «3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».
Testo vigente dal 9 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva