Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e' sostituito col seguente: "La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo".

Testo vigente dal 6 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;13~art12 · fonte su Normattiva