I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario. I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata. I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

Testo vigente dal 18 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-23;789~art2 · fonte del testo