Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e' inserito il seguente articolo: "Art. 32-bis. - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la sezione elettorale presso la quale e' assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto e' data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".

Testo vigente dal 16 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;40~art3 · fonte su Normattiva