Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

Art. 7 — Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario

Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;
  • b)operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 30 luglio 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-07-30;111~art7 · fonte su Normattiva