Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue". L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, e' soppresso.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art6 · fonte su Normattiva