Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue". L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, e' soppresso.
Testo vigente dal 29 maggio 1967
