Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono considerati disponibili, salvo il disposto dell'articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni. Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo "altre specializzazioni" secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' triplicato.

Testo vigente dal 31 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-17;396~art13 · fonte su Normattiva