Art. 10
Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Testo vigente dal 8 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva