Art. 9 — Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
Testo vigente dal 8 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva