Art. 59
L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, ((e su enti di area vasta a elezione diretta,)) quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto. ((La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalita' differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalita' di elezione degli organi degli enti di area vasta)).
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva