Art. 3Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano

All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma:
  • 1)al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;
  • 2)dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;
  • b)al secondo comma, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

Testo vigente dal 14 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2017-12-04;1~art3 · fonte su Normattiva