Art. 5 — Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici
All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;
- b)dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformita' alla designazione di ciascun gruppo»;
- c)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimita' dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;
- d)al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimita' su una proposta conclusiva,»;
- e)al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;
- f)al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».
Testo vigente dal 14 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva