Art. 12

Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata ogni disposizione relativa agli stessi. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Testo vigente dal 17 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1~art12 · fonte su Normattiva