Art. 7
[1]Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
[2]La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 novembre 1967
[4]SARAGAT
[5]MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 25 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva