Art. 13
Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche' abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.
Testo vigente dal 17 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva