Art. 4
Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e' aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravita' del reato.
Testo vigente dal 17 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva